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30 giugno 2009

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Si ritiene che, chiudendo una finestra e aprendone un'altra, di dimensioni uguali alla prima, si ha comunque diritto alle detrazioni fiscali del 55% (previo rispetto del requisito sulla trasmittanza termica U).
Per la detrazione fiscale del 36%, il limite massimo di spesa di 48.000 euro è riferito all'unità abitativa. Pertanto, se vi è un unico accatastamento delle unità abitative, il limite da considerare sarà solo di 48.000 euro. Qualora le unità abitative siano accatastate in modo distinto il limite di spesa dovrà essere riferito ad ogni unità.
Per le detrazioni fiscali del 55% invece di esprimere un limite massimo di spesa, si ragiona in termini di limiti massimi di detrazione; questi differiscono a seconda dell'intervento: 60.000 euro per gli interventi su pareti e la sostituzione delle finestre, 60.000 euro per l'installazione di un impianto solare termico, 30.000 euro per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.
Nel caso in cui vengano effettuati diversi interventi, può approfittare di un massimale di detrazione fino a 100.000 euro) per tutti gli interventi utili (quelli precedentemente elencati ma anche altri, come ad es. l'installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata) a raggiungere un determinato livello di fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale (EPi).

10 – Il condominio di villette
Pongo un caso particolare inerente la detraibilità al 36% manutenzioni condominiali ordinarie e straordinarie, eseguite in un condominio di villette. La particolarità del caso deriva dal fatto che il condominio non è un singolo edificio ma un villaggio di ville sito in Liguria (formula abitativa recentemente diffusasi soprattutto per seconde case). Il condominio di cui parlo ha come parti comuni una guardiola custode, delle strade (2 km) , reti acqua potabile e fognaria, rete acqua piovane, stazione di pompaggio con cisterna, muri di contenimento. Avendo noi condomini spesso a che fare con manutenzioni afferenti parti comuni quali strade (riasfaltature, rifacimento sedime), pozzetti stradali, muri di contenimento contro terra (casi che evidentemente non si ritrovano nei palazzi), siamo incerti sul da farsi, anche perché l'amministratore del condominio è fortemente contrario all'applicazione della detrazione.
È possibile usufruire dell'agevolazione fiscale del 36% per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali, nonché per gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati su parti comuni degli edifici, così come definite all'articolo 1117 Codice civile.
Ai sensi dell'articolo 1117 Codice civile rientrano tra le parti comuni anche "…in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune". Poiché si ritiene i pozzetti stradali, i muri di contenimento contro terra siano parti dell'edificio necessarie all'uso comune, i singoli condomini potranno usufruire del beneficio fiscale ciascuno per la quota millesimale di propria competenza.
Relativamente alle strade, pur non essendoci in merito risoluzioni e circolari ministeriali, si ritiene possano rientrare nell'agevolazione in quanto collegati all'edificio condominiale da un vincolo di accessorietà necessaria.

11 – I lavori nel sottotetto
Abito in un sottotetto regolarmente accatastato e dotato di abitabilità. Vorrei recuperare una parte di sottotetto, oggi troppo bassa, per ottenere l'abitabilità anche su alcune parti oggi non sfruttate: per farlo manterrò alcune parti di falda del tetto che hanno già l'altezza necessaria, e alzerò quelle troppo basse. Dovendo lavorare sul tetto, smaltirò l'eternit e migliorerò l'isolamento secondo quanto prescritto dalle norme che regolano la detrazione del 55%. Ma in quale misura potrò beneficiare della detrazione?
I lavori di ampliamento non hanno diritto alle detrazioni fiscali (né del 36%, né del 55%). Di conseguenza, il recupero del sottotetto potrà beneficiarne solo se la DIA conterrà la dicitura di "ristrutturazione". Con questa condizione, potrà richiedere le detrazioni fiscali per gli interventi previsti dal 55%, sia per le parti di tetto che alza, sia per quelle che non alza.

12 – Il bonus sulla ricostruzione
Si ha diritto alla detrazione del 55% nel caso di lavori iniziati prima del 2007, ma proseguiti nel 2008 e 2009 su un immobile in parte demolito e ricostituito in modo infedele (e cioè senza rispettare la struttura originaria, e talora operando degli ampliamenti) che rispetterà i crismi richiesti dalla Finanziaria 2007 e dal Dm 7/4/2008? È possibile approntare a cura del tecnico abilitato una relazione che individui la percentuale o porzione di immobile ristrutturato senza alterazioni e – su questa parte – godere della detrazione?
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono un caso particolare di ristrutturazione; pertanto anch'essi sono ammessi alle detrazioni fiscali (sia 36%, sia 55%). La circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998 dell'agenzia delle Entrate e l'articolo 3 del Dpr 380/2001 stabiliscono però che queste sono concedibili sono se l'edificio è ricostruito con mantenimento di volume e forma. Potrà richiedere le detrazioni fiscali solo per gli interventi sugli elementi ricostruiti in modo fedele.

  CONTINUA ...»

30 giugno 2009
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